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11 August 2012

Ricorso multa Vergilius: un altro facsimile sfornato per voi

Vergilius? Ricorso

Ezio Notte (ezio.notte at omniauto.it) al vostro servizio, signori. Un secondo gustoso facsimile di ricorso anti multa. In nome di giusitizia e libertà. Per fare ricorso, scrivimi: ezio.notte at omniauto.it

Utilizzo dell’apposito decreto di approvazione ed omologazione rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativi alla strumentazione utilizzata in modalità automatica senza il rispetto dei canoni legislativi di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. quest’ultimo espressamente richiamato dal sesto comma dell’art.45 del c.d.s.

Parte ricorrente, in relazione alla strumentazione utilizzata dall’ente verbalizzante ed atta a rilevare le infrazioni in automatico, lamenta una chiara lesione dei dettami di cui all’art.192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. il quale recita che: ‘la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi’.

Pertanto il diritto di omologa, da intendersi come diritto assoluto della personalità giuridica, è da considerarsi intrasmissibile a terzi soggetti.

Articolo, quello appena citato, peraltro espressamente richiamato dall’art.45 del c.d.s. il quale si occupa appunto della omologazione delle apparecchiature.

Ciò premesso appare opportuno precisare che l’omologazione del Vergilius è la stessa di quella di cui è dotata il sistema SICVE-Tutor autostradale (n.3999 del 24/12/2004) senza però le “spire induttive”  con la variazione/estensione di una componente hardware compreso nel decreto n.4413 del 5 settembre 2011).

Il bando di gara Direzione Generale Per la Sicurezza Stradale 05/09 dell’Anas che riguardava proprio l’adozione di un sistema per il controllo della velocità media prevedeva l’omologazione del sistema in capo all’offerente, in questo caso Autostrade per l’Italia spa con il suo Sicve Tutor.

Tuttavia con decreto dirigenziale n. 97818 del 9/12/2010 (all. n.2) la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito di una istanza formulata sia dalla società Autostrade per l’Italia S.p.a. che dalla Società Autostrade Tech S.p.a. e datata 26/10/2010 (a seguito di un affitto di ramo d’azienda disposto in favore di quest’ultima) ha disposto il trasferimento delle omologazioni/approvazioni già concesse alla prima delle suddette Società alla già citata Autostrade Tech S.p.a., tra cui anche l’approvazione del dispositivo VERGILIUS impiegato per l’accertamento per cui vi è ricorso.

Da notare che Autostrade Tech si è successivamente aggiudicata un consistente appalto per il sistema di pedaggiamento in free flow di Anas spa DG 13/10).

Detto trasferimento della omologazione è da considerarsi pertanto un chiaro negozio giuridico viziato di nullità il quale determina inevitabilmente la caducazione ex tunc di qualsivoglia profilo di illiceità amministrativa (o responsabilità contravvenzionale che dir si voglia) a carico dell’opponente, nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte.

Chiara pertanto per quanto ci riguarda una lesione dei dettami di cui agli articoli 45 del c.d.s. e 192/5’ comma del regolamento di attuazione del c.d.s. dato che la società Autostrade Tech S.p.a. è una persona giuridica diversa, autonoma e separata rispetto all’originario soggetto richiedente e quindi il trasferimento dell’approvazione del VERGILIUS dovrà considerarsi illegittimo, con la conseguente nullità del verbale opposto in quanto detto dispositivo non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni in modalità automatica (art. 4 c. 3 L. 168/2002) e le sue risultanze non potranno costituire fonti di prova (art. 142 c. 6 C.d.S.), per il venir meno della prescritta omologazione o approvazione a seguito appunto dell’illegittimo trasferimento.

A dimostrazione di quanto appena espresso, ed in analogia alla presente fattispecie (dato che oggetto di causa riguarda una strumentazione diversa rispetto a quella presa in esame) appare utile citare e produrre la sentenza del Giudice di Pace di Fasano rubricata al n.284/2012 (all. n.2).

di Ezio Notte @ 21:20


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Mi permetto di postare un template di ricorso tipo per Sicve Tutor (e Sicve Vergilius) . Chiaramete vanno adattati al contesto.

    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ______
    RICORSO IN OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AL C.d.S.,
    Al Sig. Giudice di Pace Coordinatore I sottoscritti:
    __________ nato a _____ il ___ e residente in ____ (__) via ________ n.__ , quale conducente,
    e
    ____________, nato a ____ il ______ ed ivi residente in _____ n.___ quale obbligato in solido, già proprietario della autovettura ____ tipo ___ targata ________.
    P R E M E S S O
    CHE in data ____, gli veniva recapitata una raccomandata contenente il verbale di accertamento n. SCV_____ di Registro Generale nr.____, redatto in data ______ dalla polizia Stradale di ____ ai sensi dell’art. 142/8 comma del C.d.S., a seguito della rilevazione effettuata alle ore ____ del giorno ____ sulla strada Autostrada __, nel tratto direzione ___ che ha una lunghezza di km ____ e che ha termine al Km ____;
    (in caso di secondo verbale) CHE in data _____, gli veniva recapitata una raccomandata contenente il verbale di accertamento n. SCV________ di Registro Generale nr._____, redatto in data ______ dalla polizia Stradale di ______ ai sensi dell’art. 142/8 comma del C.d.S., a seguito della rilevazione effettuata alle ore ___ del giorno ____ sulla strada Autostrada __, nel tratto direzione __ che ha una lunghezza di km ___ e che ha termine al Km ___;
    CHE l’omologa del sistema di misurazione velocità SICVe Tutor, trasferita con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti da Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech spa è contro legge e nulla;
    CHE l’infrazione n. SCV__________ è stata accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe Tutor, probabilmente non tarato, non gestito e non nella disponibilità dell’organo accertatore;
    CHE la notifica dell’opposto verbale avveniva mediante servizio postale, attraverso l’ufficio postale di ______, in violazione alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, N. 20440 del 23/09/2006, con la quale ha statuito che sono da considerare “ giuridicamente inesistenti “ le notifiche delle multe fatte da società private di recapito. Avverso il verbale di accertamento n. SCV______, della Polizia Stradale di _____.
    MOTIVI
    In via preliminare, si eccepisce la giuridica inesistenza dell’opposto provvedimento che, mancando di elementi indispensabili per la sua validità, non può assumere valore di formale atto pubblico per:
    a) Nullità della omologa. L’omologazione del sistema Sicve-Tutor è stata trasferita, contro legge, dalla società Autostrade per L’Italia spa a Autostrade Tech spa, con “Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA omologazione e/o approvazione dispositivi di controllo dei limiti massimi della velocità e delle ZTL e centri storici, trasferimento a nome della soc. AUTOSTRADE TECH SPA”; Dal 09/12/2010 tutti i verbali emessi con il sistema Sicve-Tutor dalla Polizia Stradale, che lo ha in uso, sono nulli. Infatti, l’art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni e l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, regolano l’omologazione delle apparecchiature. Più precisamente, il comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, recita testualmente che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. La trasmissione delle omologazioni che è intervenuta tramite il Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 è sopravvenuta a seguito del contratto d’affitto di ramo d’azienda del 23 dicembre 2009, Rep n.43886, Raccolta n.14498, redatto dal Dott. Mario Scattone, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che ha deliberato il conferimento di un ramo d’azienda dalla società Autostrade per l’Italia spa alla soc. Autostrade Tech S.p.A, il trasferimento/trasmissione della omologazione avvenuta con il Decreto Dirigenziale testè riportato ha violato quanto stabilito dalla legge. Infatti la “Cessione d’azienda” potrebbe rappresentare un evidente “aggiramento” della norma che dispone la intrassimissibilità della omologazione.
    b) Indeterminazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dei transiti. Il sistema Sicve-Tutor, dal 2004 ad oggi è stato soggetto ad adeguamenti tecnologici, adeguamenti che hanno avuto conseguenti omologazioni. Nel verbale di accertamento n SCV_____ della Polizia Stradale di ____, non viene indicato il tipo di apparecchiatura che ha proceduto al rilevamento dei transiti (spire induttive o radar?), ma nel verbale viene indicato solo la prima omologa (che rappresenta un certo tipo di istallazione -con spire induttive e un determinato settaggio hardware e software che soggiace a specifiche regole manutentive-). In primo luogo è facile rilevare che tale anomalia, ossia l’indeterminatezza dell’indicazione del tipo di settaggio del sistema di rilievo del transito, palesa in maniera ineluttabile la mancanza, quantomeno, degli aggiornamenti del software che gestisce il sistema, impedendo al ricorrente la possibilità di contestare specificatamente il rilievo del transito alla base della contestazione dell’infrazione. Di seguito il copioso l’elenco dei decreti di omologazione del Sicve-Tutor del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:
    -Decreto dirigenziale n.3999, del 24 dicembre 2004, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’approvazione di un sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVe”;
    -Decreto dirigenziale n.1007, del 9 novembre 2006, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione con nuovo processore I_TEC UEL 2;
    -Decreto dirigenziale n.55082, dell’ 8 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione che utilizza nuovi processori Intel2Core Duo1 a 1.6 GHz;
    -Decreto dirigenziale n.28251,del 29 marzo 2010, con il quale è stata concessa alla Società Autostrade per l’Italia l’estensione di approvazione del sistema SICVe ad una versione con un nuovo apparato GPS ;
    -Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA omologazione e/o approvazione dispositivi di controllo dei limiti massimi della velocità e delle ZTL e centri storici: trasferimento a nome della soc. AUTOSTRADE TECH SPA;
    -Decreto dirigenziale 15 marzo 2011 n.1406 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione con nuovo software.
    -Decreto dirigenziale 5 settembre 2011 n.4411 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione con nuovo componente di rilevazione veicoli.
    -Decreto dirigenziale 5 settembre 2011 n.4413 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione con nuovo componente di rilevazione veicoli.
    -Decreto dirigenziale 21 ottobre 2011 n.5183 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo SICVe: estensione a versione URV2-S con nuovo elaboratore video e nuova telecamera.
    -Decreto dirigenziale 6 marzo 2012 n.1254 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo denominato “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità) , ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 5: estensione.
    -Decreto dirigenziale 6 marzo 2012 n.1255 – AUTOSTRADE TECH SPA – dispositivo denominato “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità) , ad una versione con nuova unità di elaborazione locale denominata UEL 4: estensione.
    c) Mancata indicazione del controllo periodico del sistema. Il sistema Sicve-Tutor oggi in dotazione alla Polizia Stradale – in questa sede contestato – è omologato per la rilevazione della velocità puntuale e velocità media. Per quanto riguarda la validità della sua omologazione deve soddisfare entrambe i requisiti di omologazione ma può sanzionare o in velocità media o in velocità puntuale escludendo l’utilizzo abbinato. Pertanto la semplice omologazione degli strumenti, diretta a certificare l’identità delle apparecchiatura al prototipo approvato, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto. Ancora di più, questa problematica si acuisce se ci si trova di fronte a diversi tipi di configurazione di apparecchiature necessarie per l’acquisizione dei dati di traffico (portali di acquisizione transiti tramite spire induttive, portali di acquisizione transiti con radar tipo “URV1-R”, portali di acquisizione transiti con radar tipo “URV2-R” e portali di acquisizione transiti con radar tipo URV2-S). La taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata (una peculiarità del SICVe-Tutor rispetto a sistemi analoghi), deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri SIT (Sistema Nazionale di Taratura) e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori. L’importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l’accertamento della velocità, oggetto di contestazione nel verbale ed indispensabile anche per determinare il tipo e l’entità delle sanzioni da applicare, è caratterizzata da irripetibilità; da ciò la necessità di precisione ed incontestabilità in ordine all’accertamento della velocità. È noto che per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perde ogni tipo di efficacia. Occorre però ulteriormente precisare che il suddetto indirizzo ermeneutico si è maggiormente consolidato in relazione all’uso di apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite. Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il Sicve-Tutor, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all’approvazione dei prototipi degli strumenti per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, “deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale” (Cass. Civ. Sez. 29334/08). Nel ridetto verbale di contestazione si fa riferimento al misuratore di velocità “”SICVe”” omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento n. 3999 del 24/12/2004 senza che sia stata indicata la data in cui è stata effettuata la taratura dell’apparecchio benché tale obbligo sia stato indicato in sede di approvazione da parte dello stesso Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti. Si ritiene opportuno precisare che, dall’esito della perizia tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Lodi, si evince che, tutti gli strumenti di misura per essere attendibili devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente. nessuna tolleranza forfettaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura; pertanto, non possono essere considerati fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate“ ma è necessario che tale risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti proposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità sulla misurazione (oltre a tenere presente che l’apparecchiatura in argomento è soggetta ad alterazione dovute per varie cause come vento, pioggia transito di veicoli pesanti). Ed infatti: “I sistemi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, tra i quali rientra il c.d. Sicve-Tutor, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature” (Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 403 del 20-1-2010). Ed ancora: “Affinché l’apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti conforme nel tempo ai requisiti previsti per l’utilizzazione, è necessario che la stessa venga periodicamente sottoposta nel Laboratorio Metrologico Interno L.A.T.I. ad un insieme di operazioni che prendono il nome di conferma metrologica. La frequenza necessaria risulta di almeno un anno dalla data della prima uscita di fabbrica, e dalla data di ogni successiva dichiarazione di conformità che verrà rilasciata ogni volta” (Giudice di Pace di Ancona, sentenza n. 734/2007; conforme Gdp Ostuni sentenza n. 139/2008; Gdp. San Vito dei Normanni n. 123/2008; Gdp di Grummello del Monte (Bg) sentenza n. 665/2008, con la quale annulla il provvedimento opposto, perché gli apparecchi utilizzati in modalità continuativa/automatica, devono essere sottoposti ad una verifica periodica e di tale verifica non vi è traccia nel verbale impugnato; Gdp Porretta Terme 174/2008; si evidenzia come il Gdp di Porretta Terme ha archiviato – e tutt’ora archivia – tutti i verbali di contestazione, elevati per eccesso di velocità rilevato mediante un certo apparecchio automatico, tra cui anche il Tutor, in funzione in postazione fissa in territorio ricadente nella propria competenza, per i quali il ricorrente abbia sollevato qualche eccezione per la mancata taratura dello strumento; ed ancora Gdp Bari sentenza n. 13875/2008 e 13892/2008; Gdp Bisceglie 734/2007; Gdp Barletta 911/2007, Giudice di Pace di Modena 2753/2006; Giudice di Pace Bitonto 667/2007). Dalla mancata produzione, da parte della Pubblica Amministrazione della richiamata documentazione, dovrebbe derivare l’accoglimento del ricorso dell’automobilista. A questo proposito vale la pena ricordare il “Fondamentale principio di diritto secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione e si sostiene che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente – quindi la Pubblica Amministrazione – che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante deposito di idonea documentazione” (ex plurimis Gdp Martina Franca 127/07). Il Sicve-tutor nell’utilizzo di controllo delle infrazioni al Codice della Strada in velocità media ha assoluta necessità di conoscere la distanza precisa delle due postazioni di rilevamento (una di inizio ed una di fine tratta); è pertanto necessaria, oltre alla verifica periodica delle apparecchiature soggette al controllo presenti sui portali di rilevamento transiti, la verifica delle distanze tra i portali di rilevamento transito al fine di constatarne e garantirne la misurazione della distanza che i veicoli percorrono. Tale distanza è infatti l’elemento fondamentale, oltre al tempo di rilevamento del transito, per rilevare velocità media del veicolo e certificarne al fine sanzionatorio l’eccedenza dai limiti di velocità prescritti dal Codice della Strada.
    d) Illegittimità Costituzionale del Sistema per violazione del Principio di non Discriminazione. Il sistema Tutor è viziato di illegittimità, anche sotto un altro, determinante, profilo. Infatti, la presenza all’interno della tratta interessata al controllo di uno svincolo tale da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti, costituisce un altro valido motivo per contestare la legittimità giuridica di questa nuova, e contestatissima, strumentazione. L’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 3999 del 14/12/2004, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe, contiene precise indicazioni circa la scelta dell’ubicazione delle unità di rilevamento e stabilisce che, all’interno delle tratte interessate al controllo non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti”, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti. Tali indicazioni corrispondono a una precisa ratio, ossia quella di evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall’autostrada e coloro che, invece, percorrono l’intera tratta soggetta a controllo. Proprio per tale ragione l’accorgimento inserito nel Decreto ministeriale citato è stato adottato su prescrizione della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tale prescrizione è stata adottata nell’adunanza del 28 aprile 2004, voto n. 71. Fu stabilito che “l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni oppure uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o di parcheggio”. Nella tratta in questione tra le due postazioni di rilevamento ossia quella -di start- al km _____ e fino a quella – di fine tratta- al km _____ (per una tratta complessiva indicata nel verbale n. SCV_____ di km ___) insistono le importanti e primarie uscite ed immissioni che rendono dubbia la leggittimità della misurazione su questa specifica tratta. Si indicano per precisione le seguenti immissioni ed uscite presenti sulla tratte contestate :
    Per il verbale n. SCV_______
    – al km __ Raccordo Fiorenzuola
    – al km __ Raccordo Autostrada A 21 Dir. Brescia
    – al km __ Area di Servizio “Arda Est”
    Per il verbale n. SCV________
    – al km __ Piacenza Nord
    – al km __ Area di Servizio “Somaglia”

    e) Mancanza dell’indicazione e della firma del responsabile del procedimento amministrativo e del responsabile del procedimento informatico Legge n. 801 del 15/03/1991 e di chi procede a certificazione di atto conforme all’originale ( Cass. II civ. nr. 4265 del 07/05/99). L’accertamento è stato effettuato in violazione al decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3999 del 24/12/2004 “ LA GESTIONE OPERATIVA DELLE FORZE DI POLIZIA INCARICATE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI”. Al verbale opposto non può assolutamente riconoscersi “ Fede privilegiata “, considerando che, l’accertatore non ha assistito direttamente agli eventi “. La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell’art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, riguarda la contestazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute del documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto “ (CASS. CIV. SEZ. III 14/04/2000, N. 4844 ). L’art. 14 della legge 689/81, secondo cui l’omissione della contestazione immediata della violazione se sia stata effettuata tempestivamente la notifica del verbale di accertamento, non si applica alle violazioni del codice della strada per le quali la contestazione, quando sia materialmente possibile, deve essere sempre immediata, ai sensi dell’art. 200 D. Leg. 30 Aprile 1992 n. 285 ( nuovo codice della strada ). ( CASS. SEZ. I, 08/08/2003 nr. 11971). L’art. 4 della legge n. 168 del 01/08/2002, stabilisce che, dalle istallazioni o utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile ed anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo (negli opposti verbale di accertamento) non risulta se siano stati mai istallati appositi segnali con cui viene data informazione agli utenti, anche in considerazione del Decreto – Legge 3 Agosto 2007, n. 117 e DM 15/08/2007, art. 3, comma 1, con ripetizione degli stessi segnali.
    f) Violazione del diritto di difesa. Tanto la omessa individuazione immediata del trasgressore (________), quanto la differita notificazione dell’opposto verbale (_______), rappresentano elementi che pregiudicano il diritto di difesa, risultando difficile – se non addirittura impossibile – la ricostruzione di comportamenti e situazioni pregresse, tanto più se si considera che, nel caso di specie, sono stato posti in essere da persona diversa dal sottoscritto ricorrente e della quale non si è in grado di precisare alcunché, tenuto conto del fatto che l’autovettura in argomento, è normalmente utilizzata da più persone appartenenti alla propria famiglia. La stessa Corte Costituzionale ha chiaramente precisato come possa tollerarsi che l’inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione gravino direttamente sul diritto di difesa del cittadino (Corte Costituzionale 17/06/96 n. 198). L’art. 4 del D.L. 20/06/2002 n. 121 convertito in legge e modificato dalla legge 01/08/2002 n. 168, precisa che , – la norma intende consentire un impiego diffuso della tecnologia, non con carattere di indiscriminata repressione (così come avviene), ma in modo da essere funzionale e coerente, ancorandola ai seguenti parametri: – un elevato livello di incidentalità sul tratto di strada; – la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche (carattere tassativo) e di traffico.
    P.Q.M.
    Ricorre all’ill.mo Giudice di Pace adito, affinché, previa sospensione – ai sensi dell’art. 22, 22 bis e 23, L. 689/81 della efficacia esecutiva, accogliere il presente ricorso e per l’effetto.
    In via principale dichiarare invalido e/o nullo il verbale di accertamento qui opposto per i motivi di cui sopra..
    Si richiede, la documentazione tecnica del Sistema Sicve-Tutor ed in particolare quella relativa all’istallazione delle postazioni di rilevamento, quella dei verbali di conformità prescritti dalle omologhe, quella dei verbali di controllo periodico del sistema e delle apparecchiature di rilevamento transiti; Inoltre si chiede prova testimoniale, la sequenza fotografica o la ripresa video, espressamente imposta a carico degli agenti accertatori in base dell’art. 4 3 comma della legge 168/02.
    Accertata la nullità del verbale per nullità della omologazione come sopra illustrato, porre sotto sequestro come previsto dalla legge il sistema Sicve-Tutor in uso alla Polizia Stradale per contenere il danno all’erario dall’utilizzo improprio del sistema di sanzionamento. Conseguentemente inviare gli atti alla Corte dei Conti per l’accertamento del danno all’erario cagionato per la produzione di tutti i verbali nulli o annullabili prodotti dal 09/12/2010 e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica al fine di accertare i motivi che hanno consentito una trasmissione di omologa contro legge, come sopra indicato, concessa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n. 97818.
    Con riserva dei mezzi istruttori necessari e pertinenti, anche all’esito delle difese di controparte.
    Si allega unitamente al presente ricorso. 1) Copia originale dell’impugnati verbali di accertamento n. SCV____ e n. SCV____.
    2) Decreti di omologa Sicve-Tutor;
    3) Contratto di affitto di ramo aziendale Autostrade per L’Italia spa ad Autostrade Tech spa;
    4) Estratto Codice della Strada e Regolamento di Attuazione;
    5) Schema di funzionamento Sicve-Tutor;
    6) Estratto delle mappe stradali interessate.
    Salvo ogni diritto con vittoria di spese. I ricorrenti

    Comment by Alessandro Patanè — 12 August 2012 @ 23:32

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