it.motor1.com

12 January 2011

Risarcimento in forma specifica: perché c’è il sì dell’Isvap dopo il no dell’Antitrust? Come far impazzire l’automobilista

Risarcimento in forma specifica: sì o no?

Giudizio negativo dell’Antitrust sul risarcimento in forma specifica: “Ancora è opportuno approfondire il significato di prassi contrattuali poste in essere da alcune compagnie volte a promuovere, come unica modalità, il risarcimento in forma specifica e senza, nella sostanza, consentire i risparmi di spesa che la legge avrebbe richiesto (ai sensi dell’art. 14, co. 1, DPR n. 254/06 è stabilito che il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, a tal fine prevedendo, tra l’altro, la possibilità che le compagnie introducano nei contratti nuove clausole ‘che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato’). Queste prassi, se poste in essere da operatori dominanti o da insiemi di imprese con un’elevata quota di mercato complessiva, possono presentare problemi sotto il profilo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le officine di riparazione: sistemi di convenzionamento irragionevolmente selettivi potrebbero causare pregiudizi ai riparatori esclusi. Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio potrebbe sostanziarsi nella perdita di possibilità di scelta. In questi casi, l’adeguatezza dell’informazione preventiva al consumatore diviene essenziale poiché la scelta della compagnia potrebbe dipendere anche dal fatto che convenziona una determinata officina piuttosto che un’altra. Più in generale, anche quando la modalità del risarcimento in forma specifica è meramente opzionale per il danneggiato, esiste un problema delle reti di officine di autoriparazioni convenzionate”.

Giudizio positivo dell’Isvap (vigila sulle Assiucurazioni) sul risarcimento in forma specifica: “Negli ultimi anni, proprio a seguito dell’introduzione del risarcimento diretto, si stanno sviluppando nel mercato prodotti assicurativi che contemplano clausole contrattuali dirette a favorire, mediante il riconoscimento di forme incentivanti di varia natura (es. sconti sul prezzo), il risarcimento in forma specifica, ossia prevedono che l’assicurato si rivolga per la riparazione del veicolo danneggiato a strutture convenzionate con l’impresa di assicurazione. Tali pratiche risultano vantaggiose per il consumatore nella misura in cui riescono a garantire un servizio efficiente in termini di qualità e celerità del risarcimento e di contenimento del prezzo della copertura; vantaggi esistono anche per le imprese in termini di generale riduzione del costo dei risarcimenti per danni materiali. L’Autorità vede quindi con favore la diffusione di tali accordi contrattuali mentre ritiene non condivisibili le proposte volte all’introduzione di un obbligo in tal senso di natura normativa né di quelle, invece, che sancisco il divieto di vendita di polizze r.c.auto che prevedono tali accordi”.

È vero: siamo in democrazia. Però se l’Antitrust, e non zio Ginetto che passa al bar, dice che il risarcimento in forma specifica non è cosa buona; perché allora l’Isvap dice che è cosa buona e giusta? I conti non tornano. E così l’automobilista italiano impazzisce. A qualcuno dovrà pur credere. Non toglietegli certezze.

di Ezio Notte @ 00:01


No Comments

È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il feed RSS 2.0.


QUI Nessun Commento

Per ora ancora nessun commento.

RSS feed dei Commenti su questo post.



Ci scusiamo, i commenti sono al momento chiusi.