23 August 2013
Sbadati e indecisi alla sbarra
Se ti sposti a sinistra solo iniziando il cambio di corsia (in seguito rientrando nella corsia utilizzata fino a quel momento), poni in essere una manovra che potrebbe pure essere considerata come causa di un sinistro. Così la Cassazione, sezione terza civile, 8 agosto 2013, numero 18914. È una sentenza che condivido: gli sbadati e gl’indecisi sono un tumore della strada.
1. – Con sentenza n. 1164/2005 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda di A. A. volta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell´incidente stradale verificatosi il 14.3.2003, sulla via Tuscolana di Roma, per affermata colpa esclusiva del conducente della vettura di B. B., assicurata per la r.c.a. presso l´Impresa assicuratrice XXX, che s´era spostata nella corsia di sinistra mentre il A. A. stava per superarla alla guida del proprio motociclo.
2. – Il Tribunale di Roma ha rigettato l´appello dell´A. A. con sentenza n. 7494/07, avverso la quale il soccombente ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. – La questione da risolvere in fatto era:
a) se il A. A. avesse iniziato il sorpasso della vettura quando questa s´era già spostata nella corsia di sinistra;
b) o se lo spostamento avvenne quando il A. A. si stava avvicinando in fase di sorpasso, perciò costretto alla brusca frenata che ne provocò la caduta.
La conclusione del tribunale nel senso che la ricostruzione dei fatti prospettata dal motociclista A. A. (la seconda delle due alternative) non fosse stata provata si fonda sul rilievo che, in difetto di scontro, non poteva darsi credito a quanto dichiarato a favore della tesi dell´A. A. dal teste escusso (che aveva affermato di essersi allontanato dopo aver lasciato il proprio numero di telefono) perché la presenza di un teste oculare non era stata rappresentata ai vigili chiamati dal motociclista.
2. – Il ricorrente se ne duole, censurando la sentenza:
• col primo e secondo motivo, per vizio di motivazione sulle ragioni per le quali, rispettivamente, non era stato dato credito al teste ed era stato escluso che vi fosse stato urto tra i due mezzi;
• col terzo, per non aver considerato quanto dichiarato dal conducente dell´autovettura nell´immediatezza dei fatti e per violazione e falsa applicazione degli artt. 154 n. c.d.s., 2043 c.c. e 40 e 41 c.p.;
• col quarto, per vizio di motivazione e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c., in quanto il primo comma della prima disposizione citata o, quantomeno, l´ultimo comma della seconda, trovano applicazione anche in mancanza di scontro.
2.1. – Il terzo motivo è fondato nel senso che segue.
Il Tribunale ha, effettivamente, del tutto prescisso dalla considerazione della valenza di quanto dichiarato dal conducente della vettura, le cui affermazioni pure sono riferite in sentenza, laddove è affermato, a cavallo delle pagine 3 e 4, che “nella immediatezza dei fatti, il conducente del veicolo ha dichiarato che, mentre effettuava un cambio di corsia spostandosi a sinistra, vedeva sopraggiungere una moto da dietro che effettuava la stessa manovra, e pertanto interrompeva la manovra di cambio di corsia per facilitare l´inserimento della moto, la quale tuttavia rovinava in terra senza che vi fosse stato urto tra i veicoli”.
Il che è appunto in linea con la tesi dell´attore (la seconda di quelle enunciate sopra, sub 1), a meno di ipotizzare che il conducente della vettura abbia per mera cortesia rinunciato a spostarsi ulteriormente a sinistra e che per puro caso il motociclista abbia contestualmente frenato, cadendo. Ma di siffatta peculiarissima ipotesi si sarebbe allora dovuta fornire una spiegazione logica, che invece totalmente manca, sicché è univoca la conclusione che è stato pretermesso l´apprezzamento di una risultanza (bensì riferita, e però non specificamente considerata sul piano della ricostruzione della dinamica del sinistro) suscettibile di indurre a conclusioni totalmente o parzialmente diverse.
La sentenza va per questo cassata, con assorbimento delle altre censure.
3. – Il giudice del rinvio, che si designa nello stesso Tribunale in persona di diverso giudicante, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbite le altre censure, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.
di Ezio Notte @ 00:00
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Categorie: Cassazione, Sicurezza
Tag: norme complesse
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