26 November 2012
Velocità: cosa non potete non sapere
A proposito di estrema prudenza, ecco una sentenza da leggere bene sulla velocità.
-1- Con sentenza del 18 febbraio 2008, il Gup del Tribunale di Cuneo ha ritenuto A. A. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio del minore B. B. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull´aggravante contestata, lo ha condannato -concedendo i benefici di legge- alla pena di sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento deì danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; con sospensione della patente di guida per nove mesi.
Secondo l´accusa, condivisa dal Gup, l´imputato, nel percorrere, alla guida della propria autovettura, la strada provinciale n. 179, con direzione di marcia Busca-Cuneo, giunto nella frazione Bosco del comune di Busca, all´altezza dell´incrocio della provinciale con una strada sterrata, per colpa generica e specifica, quest´ultima consistita nella violazione dell´art. 141, co. 1, 2, 3, 4 del codice della strada, avendo omesso di moderare la velocità del proprio veicolo in considerazione dello stato dei luoghi e della presenza di uno scuolabus che, provenendo dall´opposta direzione di marcia, si era fermato nell´apposito spazio segnalato per consentire la discesa degli scolari, ha investito il piccolo B. B. mentre stava attraversando la carreggiata stradale per raggiungere la madre.
A seguito dell´urto, il bimbo ha riportato lesioni rivelatesi mortali.
Dai rilevamenti eseguiti nell´immediatezza del fatto e dalla perizia tecnica, disposta con incidente probatorio, è stato possibile accertare, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, richiamata dal giudice del gravame, che:
a) la strada era rettilinea, asfaltata ed asciutta la visibilità perfetta;
b) l´urto si era verificato sulla corsia percorsa dall´auto dell´imputato;
c) sull´asfalto erano visibili tracce di frenata lasciate dal veicolo investitore di m. 13, 40 (sul lato sinistro) e m. 11, 89 (sul lato destro);
d) per chi, come l´imputato, proveniva da Busca, era ben visibile l´incrocio con la strada sterrata, dalla quale proveniva la madre della piccola vittima, ed il cartello verticale che indicava la fermata dello scuolabus;
e) sul tratto di strada teatro dell´incidente vigeva il limite ordinario di 90 km orari;
f) la velocità dell´auto guidata dall´imputato era di circa 70 km orari.
Anche in considerazione dei risultati della perizia, il primo giudice è quindi pervenuto all´affermazione di responsabilità dell´imputato.
-2- Tale decisione è stata confermata dalla Corte d´Appello di Torino, con sentenza del 5 aprile 2011.
Il giudice del gravame ha ribadito la responsabilità dell´imputato rilevando, anzitutto, che, diversamente da quanto sostenuto nei motivi d´appello, le modalità dell´incidente erano state correttamente ricostruite dal perito, anche perché erano stati identificati con buona precisione sia il punto d´urto sia la posizione finale assunta dal corpo della vittima dopo lo scontro; di guisa che non poteva che ritenersi attendibile il dato sulla velocità dell´auto dell´imputato fornita dal perito, indicata in circa 70 km orari. In ogni caso, ha soggiunto lo stesso giudice, la velocità dell´auto, ove anche dovesse ritenersi approssimativa quella indicata dal perito, era certamente inadeguata alla condizione dei luoghi, alla presenza dello scuolabus e della fermata dello stesso, ambedue ben segnalate e ben visibili.
La corte territoriale ha poi respinto tutti gli altri motivi d´appello proposti dall´A. A., compreso quello con il quale era stata censurata la decisione del primo giudice di escludere dal giudizio il responsabile civile “Xxx assicurazione” in ragione della scelta del rito ed in base al disposto dell´art. 87, co. 3, del codice di rito.
-3- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l´imputato, che deduce:
a) Violazione di norme processuali con riferimento agli artt. 87 co. 3 e 178 cod. proc. pen., in relazione all´esclusione dal giudizio del responsabile civile, disposta dal giudice di primo grado e ribadita dalla corte territoriale.
Rileva il ricorrente che all´udienza preliminare del 29.10.07 l´imputato aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Alla successiva udienza del 10.12.07 si erano costituite le parti civili, con conseguente accettazione, da parte delle stesse, del rito abbreviato; nella stessa occasione, l´imputato aveva chiesto la citazione del responsabile civile “Xxx assicurazione” che il giudice aveva accolto, ordinandola per l´udienza del 18.2.08. All´udienza di rinvio, con ordinanza in pari data il Gup aveva disposto l´esclusione del responsabile civile, regolarmente citato, ai sensi dell´art. 87 co. 3 cod. proc. pen. Provvedimento confermato dalla corte territoriale.
Tanto premesso, il ricorrente denuncia l´erroneità e l´illegittimità della esclusione del responsabile civile, la cui citazione era stata autorizzata addirittura dopo l´ammissione al rito abbreviato. Circostanza che rende non pertinenti, secondo il ricorrente, le ragioni di tale esclusione, individuate dal giudice nel carattere automatico dell´esclusione quale effetto dell´ammissione al rito abbreviato e nella implicita accettazione della stessa da parte del medesimo imputato nel momento in cui ha deciso di optare per il rito alternativo.
Più in generale, si sostiene nel ricorso che l´esigenza di tutela giurisdizionale dell´imputato, nel settore della responsabilità civile conseguente alla circolazione dei veicoli a motore, già manifestata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 1998, non può non estendere il diritto dell´imputato alla presenza in giudizio del responsabile civile anche nel caso di accesso al rito abbreviato. Un´interpretazione dell´art. 87 co. 3 c.p.p. dalla quale dovesse comunque derivare, nel caso di scelta del rito speciale, l´esclusione del responsabile civile, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; di qui la richiesta a questa Corte, nel caso in cui accedesse a tale tesi, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma stessa.
b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, in punto di affermazione della responsabilità, laddove la corte territoriale ha ritenuto non adeguata la velocità tenuta dall´imputato, senza tuttavia spiegare quale fosse, nel caso di specie, la velocità da ritenersi adeguata. Per potere affermare l´inadeguatezza della velocità tenuta in concreto dall´imputato rispetto alle rilevate condizioni della circolazione, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare, secondo il ricorrente, da un lato, quale velocità l´A. A. avrebbe dovuto tenere per evitare l´evento lesivo, dall´altro, che velocità dallo stesso tenuta in concreto era superiore alla soglia della ritenuta “adeguatezza”. Accertamento che i giudici del merito non hanno effettuato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
-1- La prima delle censure proposte è certamente infondata.
In realtà, l´estromissione dal processo del responsabile civile è stata, alla stregua del disposto del 3° comma dell´art. 87 del codice di procedura penale, correttamente disposta in quanto conseguenza diretta ed automatica dell´accoglimento della richiesta dell´imputato, odierno ricorrente, di procedere nelle forme del rito abbreviato. L´estromissione, che secondo il dettato legislativo deve essere disposta eventualmente anche d´ufficio dal giudice, allorché accolga la richiesta relativa al rito, risponde all´esigenza di evitare al responsabile civile di partecipare ad un procedimento al quale è rimasto del tutto estraneo, caratterizzato da massima celerità, definito “a prova contratta”, nell´ambito del quale lo stesso non potrebbe in alcun modo esercitare il proprio diritto di difesa proprio per la scelta dell´imputato di rinunciare al contraddittorio dibattimentale.
L´estromissione è, dunque, un atto dovuto, che automaticamente consegue all´accoglimento dell´istanza di rito abbreviato, pur in mancanza di formale provvedimento del giudice che la dichiari, in vista dell´incompatibilità del rito speciale con le esigenze di tutela del terzo, civilmente responsabile (Cass. n. 37370/2011). Ed è proprio l´automatismo dell´estromissione ed il suo prescindere dall´adozione, da parte del giudice, di un formale provvedimento che la dichiari, che ancor più evidenzia l´ infondatezza della censura proposta, che fa leva su due argomenti di nessun rilievo sostanziale: sull´iniziale ed erronea decisione del giudicante di ammettere la citazione del responsabile civile, pur dopo avere accolto la richiesta di procedere con il rito speciale (decisione in seguito corretta con il provvedimento di estromissione), sulla scansione temporale degli interventi delle parti e del giudice, che non intacca la legittimità di un provvedimento imposto dalla legge.
Manifestamente infondata è, peraltro, la proposta questione di legittimità costituzionale dell´art. 87 co. 3 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Contrasto in realtà inesistente, avendo la norma richiamata proprio lo scopo assicurare al responsabile civile una condizione di pari dignità davanti alla legge e di garantire allo stesso il diritto di difendersi e di partecipare con pienezza di poteri al dibattimento; diritto che non potrebbe concretamente esercitare proprio per la scelta dell´imputato.
-2- Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il giudice del gravame, invero, in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, con motivazione congrua e coerente sul piano logico, ha ribadito che il mortale incidente è stato determinato dalla condotta di guida dell´imputato che procedeva a velocità non adeguata alla condizione dei luoghi, anche per la presenza di uno scuolabus fermo al margine della strada, e dunque nell´atto di fare scendere uno o più dei giovani scolari che si trovavano a bordo. Ha quindi legittimamente ritenuto lo stesso giudice che, avendo certamente avuto la possibilità di notare la presenza del pulmino e la sosta dello stesso effettuata nel punto di fermata, l´imputato avrebbe dovuto decisamente rallentare, avendo dovuto prevedere la presenza di bambini, e porsi nelle condizioni di arrestare immediatamente l´auto al minimo segno di pericolo.
L´avere omesso tali doverosi interventi evidenzia, secondo il coerente e condivisibile argomentare della corte territoriale, precisi ed evidenti profili di colpa a carico dell´imputato, che ampiamente giustificano l´affermazione di responsabilità dello stesso. Mentre non pertinente appare il rilievo del ricorrente relativo alla mancata specificazione, da parte della stessa corte, del concetto di velocità adeguata (che non è evidentemente identificabile in via generale, ma che deve ritenersi essere quella che tenga conto delle condizioni di tempo e di luogo e che si mantenga tanto accorta e prudente da consentire il ricorso alle manovre necessarie ad evitare prevedibili incidenti), specie ove sì consideri che il giudice, alla stregua di quanto emerso in sede peritale, ha indicato in 70 km orari la velocità tenuta dall´auto dell´imputato al momento dell´incidente. E solo in termini residuali ha ipotizzato una velocità inferiore a quella stimata, e tuttavia comunque motivatamente ritenuta non adeguata alla situazione dei luoghi.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
di Ezio Notte @ 00:01
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Categorie: Cassazione
Tag: norme complesse
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