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4 August 2012

Vergilius, fatemi capire: perché tutti questi misteri sull’omologazione? Occhio ai ricorsi vincenti contro le multe

Vergilius: brivido!

Vediamo un po’: c’è il comunicato stampa del Vergilius. È bello forte coraggioso e dimezza i morti. Sì, come il Tutor. Se volete faccio copiaincolla e ve lo faccio bere in un sorso estivo. Poi invece si va addentro alle cose, e si scopre che nel mio blog qualche lettore getta ombre sull’omologazione del Vergilius. Omologazione introvabile online. Ma com’è possibile? Il modernissimo Vergilius che scompare in quanto a omologazione: perché?

Ragioniamo. Sintetizzo. L’omologazione del (Sicve) Vergilius dovrebbe essere la stessa del (Sicve) Tutor quello senza spire induttive per capirsi (ossia è l’estensione di omologa orinale del Sicve Tutor quella n.3999 del 24/12/2004 con la variazione/estensione di una componente hardware che si legge nel decreto n.4413 del 5 settembre 2011). Il bando di gara DG 05/09 dell’Anas che riguardava proprio l’adozione di un sistema per il controllo della velocità media prevedeva l’omologazione del sistema in capo all’offerente; in questo caso Autostrade per l’Italia spa con il suo Sicve Tutor. Cosa bizzarra è che Autostrade per l’Italia spa voltura tutte le omologhe in capo a se con il decreto n. 97818 del 9 dicembre del 2010 giustificando con un affitto di ramo d’azienda ad Autostrade Tech spa (società che si aggiudicherà successivamente l’appalto da 150 milioni di euro per il sistema di pedaggiamneto in free flow di Anas spa DG 13/10).

Infatti, l’art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni e l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, regolano l’omologazione delle apparecchiature. Più precisamente, il comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, recita testualmente che ‘la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi’. Difatti l’omologazione rilasciata dal Ministero è esclusiva del richiedente vuoi persona fisica e vuoi persona giuridica, un diritto assoluto intrasmissibile.

Vi chiedo: interpretando letteralmente l’art. 192 c. 5 del reg. es. cod. str. in effetti il decreto dirigenziale n. 97818 del 9 dicembre 2010 sembrerebbe ci possono essere i presupposti per la nullità o quanto meno la disapplicabilità?

Al momento il Decreto di approvazione del Vergilius non è ancora disponibile, comunque se è stato chiesto dalla direttamente Autostrade Tech dovrebbe essere valido. Siete d’accordo?

Se invece il Decreto è stato chiesto da Autostrade per l’Italia e poi concesso ad Autostrade Tech, succede che l’azienda A passa all’azienda B il Decreto. È possibile? Si può fare? Chi mi aiuta? E in questo caso, i ricorsi contro le multe sarebbero vincenti?

di Ezio Notte @ 00:01


10 Comments

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QUI 10 Commenti

  1. L’omologazione del sistema Sicve-Tutor è stata trasferita, contro legge, dalla società Autostrade per L’Italia spa a Autostrade Tech spa, con “Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA omologazione e/o approvazione dispositivi di controllo dei limiti massimi della velocità e delle ZTL e centri storici, trasferimento a nome della soc. AUTOSTRADE TECH SPA”; Dal 09/12/2010 tutti i verbali emessi con il sistema Sicve (Tutor) dalla Polizia Stradale, che lo ha in uso, sono nulli.
    Si eccepisce la giuridica inesistenza dei provvedimenti presi con l’utilizzo del sistema SiCVe Tutor per l’impossibile trasferimento della omologa da Autostrade per l’Italia spa ad Autostrade Tech spa avvenuto il 9 dicembre 2010, mancando gli elementi indispensabili per la sua validità e pertanto non possono assumere valore di formale atto pubblico per nullità della omologa. Infatti, l’art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni e l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, regolano l’omologazione delle apparecchiature. Più precisamente, il comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, recita testualmente che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
    La trasmissione delle omologazioni che è intervenuta tramite il Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n.97818 emesso da DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ed è sopravvenuta a seguito del contratto d’affitto di ramo d’azienda del 23 dicembre 2009, Rep n.43886, Raccolta n.14498, redatto dal Dott. Mario Scattone, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che ha deliberato il conferimento di un ramo d’azienda dalla società Autostrade per l’Italia spa alla soc. Autostrade Tech S.p.A, il trasferimento/trasmissione della omologazione avvenuta con il Decreto Dirigenziale testè riportato ha violato quanto stabilito dalla legge. Infatti la “Cessione d’azienda” rappresenta un evidente “aggiramento” della norma che dispone la intrasmissibilità della omologazione.
    Quindi Omologa Nulla

    Comment by Alessandro Patanè — 4 August 2012 @ 00:24

  2. il ragionamento di Patanè non fa una piega, mi chiedo però che interpretazione si possa dare ai termini “soggetti diversi” contenuti nell’art 192 citato; perchè stando alle informazioni reperibili in rete la stessa società Autostrade Tech è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A in virtù del fatto che il 100% delle azioni sono di proprietà di Autostrade per l’Italia S.p.A: quindi di fatto siamo di fronte al medesimo soggetto economico, pur avendo due vesti giuridiche diverse: in pratica si è volturata le omologazioni a sè stessa. Io nel mio piccolo la interpreto così, ai giudici l’ardua sentenza (e non vorrei essere eventualmente nei panni del notaio che ha rogato un atto contra legem) 😉

    Comment by Emax — 4 August 2012 @ 14:31

  3. Salve Emax, ti invito a prendere visione di un qualsiasi manuale di diritto privato e quando troverai che è possibile trasferire un diritto assoluto non trasmissibile avvisami. “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi” (così stabilisce la lex specialis), infatti se così non fosse , cosa vieterebbe ad Autostrade per l’italia spa una volta fatta la furbata, cedere il controllo ad altro soggetto? Poi Atostrade Tech spa è un soggeto diverso con diverso oggetto sociale, che ha affittato il ramo d’azienda….scusa che necessità c’era di trasferire le omologhe? Questo è un goffo tentativo di aggirare la norma. Autostrade Tech spa è un soggetto diverso, ha una sua indipendente personalità giuridica ed è lo strumento con il quale Autostrade sta agirando anche tutte le norme di controllo (Infatti Autostrade per l’Italia spa riceve soldi dallo Stato per le concessioni) ed antitrust (non ha praticamente concorrenti in Italia con le sue promanazioni), cosa che si ripete anche con Pavimental e con le altre società del gruppo con le quali necessitano di bandire gare europee per acquisire beni e servizi. E’ l’Italia dei forti.

    Comment by Alessandro Patanè — 4 August 2012 @ 15:09

  4. Salve patane’ allora sono sicuro di aver beccato questo virgilius sulla Domiziana sono un pendolare li andare a 90 km all ora e una vergogna perché , quindi se mi arriva la multa e credo siano almeno 2 posso fare il ricorso ? Grazie

    Comment by Pino — 4 August 2012 @ 16:39

  5. Buongiorno Pino,
    si sicuramente dalle notizie che per il momento abbiamo, appena avrai in mano il verbale faccene avere visione così posso essere più preciso anche per verificare se concorrono tutte le attuali anomalie per cui impugnare i verbali Sicve ossia:
    A) Nullità di omologa;
    B) Indeterminazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dei transiti;
    C) Mancata indicazione del controllo periodico del sistema;
    D) Illegittimità Costituzionale del Sistema per violazione del Principio di non Discriminazione;
    E) Mancanza dell’indicazione e della firma del responsabile del procedimento amministrativo e del responsabile del procedimento informatico;
    F) Violazione del diritto di difesa.

    Speriamo che questa nostra attività preventiva blocchi l’emissione dei verbali nulli, e poi un consiglio per tutti (Anas, Autostrade per l’Italia spa, Autostrade Tech spa ed utenti)…rispettate la legge ed i limiti di velocità.
    Alessandro

    Comment by Alessandro Patanè — 5 August 2012 @ 10:02

  6. Ringrazio Alessandro Patanè per avere ben studiato la questione e specificamente illuminato tanti automobilisti, me compreso, circa la spregiudicatezza con la quale chi gestisce il potere in Italia, viola la Legge. In effetti dalla lettura di più Decreti Dirigenziali in questione(che sono sempre atti amministrativi soggetti alla Legge),risulta dichiaratamente il trasferimento di omologazione da Autostrade spa a Autostrade tech nonostante la Legge lo vieti, con una improntitudine pari solo all’arroganza di chi si trova, per cause sconosciute!, ad occupare posti di potere che richiederebbero ben altra serietà e preparazione giuridica. Mi auguro che i responsabili rinuncino per tempo ad irrogare sanzioni illegittime, salvando almeno parzialmente la faccia, perchè prima o poi la verità sarà di pubblico dominio. A meno che per il Vergilius non tirino fuori dal cappello a cilindro una omologazione richiesta da Autostrade tech e intestata alla medesima (purtroppo gli illusionisti e i prestigiatori non mancano nelle stanze dei bottoni). Ma bisognerà vedere che data avrà e che decorrenza in rapporto alla data di rilevamento delle infrazioni…

    Comment by otto — 5 August 2012 @ 12:38

  7. Grazie ALessandro Patane’ appena arrivano i verbali le faccio sapere .

    Comment by Pino — 5 August 2012 @ 12:58

  8. Rinrazio Otto, per aver perfettamente inquadrato la problematica, in ogni caso potranno mettere una pezza per il futuro ma non per quello che hanno fatto fino ad ora.

    Comment by Alessandro Patanè — 5 August 2012 @ 23:20

  9. Salve io ritengo che il sistema SICVE sia obsoleto perché se anche il sistema SICVE è omologato con decreto n. 3999 del 24/12/2004 e anche vero che la mia auto debba avere anch’essa una omologazione ed il fatto che sia differente dalle auto precedenti, perché usa per l’illuminazione la nuova tecnologia (LED), e per questo il sicve non riesce a fotografarle, se ancora ce ne fosse bisogno, l’illegittimità costituzionale del sistema per violazione dei principi di parità ed uguaglianza e violazione del principio di non discriminazione e altrettanto valido.

    Comment by SALVATORE DI MONTE — 9 August 2012 @ 01:23

  10. Buonasera Salvatore, il sistema Sicve ha cercato di seguire gli adeguamenti tecnologici (non voglio entrare nel merito se nel modo corretto o meno), ha però delle pecchè che rendono i suoi accertamenti nulli. La cosa imbarazzante, che malgrado sono giorni che gridiamo ai quattro venti questa anomalia, nessuno di Autostrade Tech spa o di Anas spa ha mai risposto. I misteri italiani….

    Comment by Alessandro Patanè — 9 August 2012 @ 19:04

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