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25 November 2012

Vergilius, ucci ucci sento odor di vincenti ricorsucci

Ricorsi poetici

C’è la teoria, il fumo negli occhi, i mass media che copianoincollano i comunicati stampa appecoronandosi dinnanzi al potente. E poi c’è la realtà, fatta di mancanza di autorizzazioni, vizi di forma, difetti di omologa. Parlo del Vergilius, il Tutor-autovelox delle Statali messi dall’Anas. Stanno arrivando i primi ricorsi. Alla base, fra l’altro, c’è anche questo:

Mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità delle apparecchiature utilizzate specie in relazione:
– al breve tratto oggetto del rilievo aritmetico della velocità:
– ai dovuti periodici controlli secondo le norme S.I.T. di cui alla legge n.273/91.
Violazione inoltre del D.Lgs n. 215/1996 e del D.Lgs. n. 81/2008.

Parte ricorrente osserva che in relazione al sistema SICVE-TUTOR, il relativo manuale di utilizzo afferma l’inaffidabilità dei rilievi qualora abbiano avuto ad oggetto tratti inferiori a KM 5.

Detta circostanza rende assai inaffidabile pertanto anche la rilevata presunta infrazione pur rilevata con il sistema VERGILIUS (privo di sole “spire induttive” rispetto alla strumentazione di cui sopra) dato che la tratta stradale interessata è di soli KM 1,5; consultate a tal proposito quanto deciso dal Giudice di Pace di Rovato mediante sentenza n.11/2011 (all. n.4).

Inoltre poiché l’esponente nutre fondati dubbi che le strumentazioni, al momento degli eseguiti rilievi, avessero in realtà da un lato ricevuto idonee ed adeguate tarature (e ciò in omaggio sia a quanto diramato dal Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti a mezzo prot. 1836/2005 sia alle ultime istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno in data 14.8.09 di cui sopra) e dall’altro che gli accertatori si fossero preoccupati di pedissequamente adempiere ai parametri di cui al D.M. 29.10.97, conformemente alle decisioni della Cassazione Civile già richiamate, dovrà essere parte resistente (quindi le P.A.) a doverne provare il corretto funzionamento mediante il deposito di tutta la documentazione relativa alle strumentazioni utilizzate ed alla certificazione sottoscritta i giorni stessi delle riscontrate presunte infrazioni.
Quanto sopra ai fini appunto del rispetto della normativa di cui alla legge n.273/91 oltre che dell’art.4 del D.M. 29.10.97 di cui sopra.

A maggior sostegno della formulata richiesta l’esponente intende produrre copia della sentenze emesse rispettivamente dal Giudice di Pace di Teano rubricata al n.355/2008 (all. n.5), dal Giudice di pace di Foggia rubricata al n.1162/09 (all. n.6) dal Giudice di Pace di Bari n.403/2010 (all. n.7), dal Giudice di Pace di Codogno con decisione n.36/2010 (all. n.8), dal Giudice di Pace di Tagliacozzo n.111/2010 (all. n.9); così anche la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Isola Della Scala rubricata al n.138/2010 (all. n.10).

Non dimentichiamo poi che nello specifico caso concreto gli accertatori, non avendo presenziato direttamente ex ante in fase di rilevamento della presunta infrazione, si sono avvalsi di materiale meramente ispettivo (di documenti video-fotografici) e come tale non assistito da fede privilegiata; a tal proposito vengono richiamate le sentenze del Giudice di Pace di Cassino rispettivamente rubricate ai numeri 3874/09 e 319/2010 (n.11) le quali hanno ricordato a conferma della bontà delle suddette argomentazioni quanto deciso dalla Cassazione con rispettive decisioni n.2734/02 e 10128/2003.

A ciò si aggiunga che al ricorrente non risulta che il sistema VERGILIUS utilizzato per l’accertamento, in particolare le telecamere, i cavi, le unità locali di elaborazione, ed il dispositivo di emissione di luce LASER incorporato nelle telecamere, sia conforme alle prescrizioni in tema di compatibilità elettromagnetica di cui alle direttive CEE n. 89/336, 92/31, 93/68 e 93/97, recepite ed attuate in Italia da ultimo con il D.Lgs n. 215/1996, né ai dettami del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di individuazione e valutazione del rischio (per chi opera nell’ambiente di lavoro autostradale e, a maggior ragione, per gli utenti della strada, che necessariamente si trovano nel campo di azione del dispositivo) derivante dall’impiego di radiazioni LASER di cui all’art. 214 del predetto decreto.

In particolare, l’art. 4 c.1 lett. b) D.Lgs. 215/1996 stabilisce che gli apparecchi contenenti componenti elettrici o elettronici “abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione”.

In mancanza di apposite attestazioni del costruttore o di un laboratorio accreditato circa la conformità alle normative citate, deve ritenersi che le rilevazioni del sistema VERGILIUS non siano sempre attendibili. Nel caso specifico, visto anche l’errore di cui al punto precedente, il verbale è da ritenere nullo, quanto meno ai sensi dell’art. 23 c. 12 L. 689/81, per l’incertezza dei risultati delle rilevazioni.

di Ezio Notte @ 16:05


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